Zattere di salvataggio – Il Gavone
Zattere di salvataggio
Normativa e regolamenti

Cerchiamo di fare chiarezza: in Italia è la normativa che disciplina le dotazioni di sicurezza minime da utilizzare in navigazione. Attualmente il Regolamento che sancisce le caratteristiche delle zattere di salvataggio delle unità da diporto è il D.M. 12 AGOSTO 2002 N. 219.

L’art. 2 riporta: “Le zattere di salvataggio da utilizzare sulle unità da diporto devono essere conformi al prototipo approvato dall’Amministrazione”. Gli articoli successivi indicano le caratteristiche costruttive, i materiali, le istruzioni d’uso, e le modalità e periodicità di revisione delle zattere.

Le zattere imbarcate su unità da diporto battenti bandiera italiana devono essere approvate e conformi a tale D.M. Possono inoltre essere omologate sulla base della normativa ISO 9650, norma che regolamenta le dotazioni di sicurezza sulla base di standard internazionali.

Le norme indicate stabiliscono sia le caratteristiche produttive delle zattere sia il campo di utilizzo. Esistono infatti diverse tipologie di zattere di salvataggio, individuate in base all’utilizzo (navigazione effettuata) o alla loro forma costruttiva: involucro rigido o a valigia, compatta o con grab bag (sacco dotazioni separato).

Per la scelta della zattera di salvataggio corretta bisogna dare uno sguardo alla bandiera di appartenenza dell’imbarcazione. Se si batte bandiera Italiana, la normativa prevede due possibilità:

  • Zattera costiera, utilizzabile da natanti o imbarcazioni che navighino tra le 6 e le 12 miglia dalla costa;
  • Zattera di salvataggio, utilizzabile per navigazione senza limiti.

La normativa stabilisce inoltre che la “dimensione” della zattera sia da scegliere in base al numero massimo di persone imbarcate (non imbarcabili). Per quel che riguarda invece la forma costruttiva (involucro rigido o a valigia) la scelta è libera, in base alla proprie esigenze.

La revisione della zattera va effettuata ogni 2 anni: unica eccezione a questa regola è relativa alla prima revisione della zattera costiera; quest’ultima è fatta dopo 3 anni dalla costruzione.

In Italia le dotazioni di sicurezza sono obbligatorie e l’armatore deve mantenerle in perfetta efficienza. In caso di controllo da parte della autorità preposte, qualora venga riscontrata l’assenza della zattera o che la stessa sia scaduta o non conforme alla navigazione effettuata è prevista una sanzione amministrativa.

Qualora l’unità da diporto batta bandiera estera la normativa di riferimento è quella del paese della bandiera. La normativa della maggior parte dei paesi del nord Europa demanda la responsabilità della scelta al comandante.

Le nostre proposte

Siamo rivenditori autorizzati per i seguenti maggiori marchi italiani:

  • Arimar/Lalizas
  • Eurovinil/plastimar

Alcuni di questi marchi prevedono uno sconto sul prezzo di acquisto in caso di rottamazione di una vecchia zattera non più conforme: informati in negozio prima dell’acquisto per saperne di più.

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Se la tua zattera è scaduta, occorre revisionarla. La normativa italiana prevede che la revisione sia effettuata obbligatoriamente dal produttore o da un service autorizzato. È sufficiente portarci o farci recapitare la zattera e al resto pensiamo noi, senza costi aggiuntivi.

Siamo punto raccolta autorizzato per i seguenti marchi:

NB: dal 2021 le zattere Plastimar non sono più revisionabili

Per tutti gli altri marchi, provvederemo a contattare il produttore e ad effettuare la revisione per conto tuo senza costi aggiuntivi (trasporti esclusi).

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Se non è possibile portarci la zattera in prossimità della data di scadenza, puoi lasciarla in deposito gratuito presso il negozio quando desideri: provvederemo noi alla revisione alla data indicata (il costo della revisione deve essere saldato sempre al momento del deposito).

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